I condomini devono avere impianti elettrici fatti a regola d’arte, per garantire la sicurezza di tutti. L’amministratore di condominio deve provvedere all’adeguamento dell’impianto elettrico se non a norma.
In questo post scopriremo cosa dicono le normative a proposito della conformità e sicurezza dell’impianto elettrico condominiale.
Legge 220 dell’11 dicembre 2012: cosa deve fare l’amministratore
Il 18 giugno 2013 è entrata in vigore la legge 220 dell’11 dicembre 2012, che racchiude nuove indicazioni per la conformità degli impianti elettrici condominiali.
Secondo l’articolo 10, l’amministratore di condominio deve tenere una sorta di registro anagrafico con i dati dei proprietari e “titolari di diritti reali e personali di godimento”, i dati catastali di ogni appartamento, ufficio o studio, e i dati relativi alle sicurezza dell’impianto elettrico.
L’amministratore, dunque, deve conservare i documenti degli impianti che forniscono l’elettricità ai condomini e nelle parti in comune.
Il registro deve contenere la DICO (dichiarazione di conformità) degli impianti installati dopo il 13 marzo 1990 oppure, in caso di assenza, la DIRI (dichiarazione di rispondenza), rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale c on cinque anni di esperienza nel settore impiantistico (lo prevede l’articolo 7 del Decreto Ministeriale 37/08). Devono essere presenti inoltre la documentazione relativa alla manutenzione degli impianti, quella degli interventi di adeguamento e il verbale di verifica periodica come previsto dal DPR 462/01.
DPR 462/01: le verifiche periodiche obbligatorie
Il DPR 462/01 è molto rigido sulle norme degli impianti elettrici nei luoghi di lavoro. La norma è valida (e obbligatoria) anche nei condomini quando è presente almeno un lavoratore: in questo caso l’amministratore di condominio ha il ruolo di “datore di lavoro” e deve rispettare i vincoli del DPR 462/01.
Secondo la norma, l’amministratore deve far verificare l’impianto condominiale ogni 5 anni oppure ogni 2 se ci sono locali adibiti a studio medico, cantieri o luoghi con un pericolo di incendio più alto.
La verifica dell’impianto elettrico condominiale va affidata a enti specializzati e autorizzati che non possono avere un “doppio ruolo”: per loro progettare, installare o fare consulenza sugli impianti elettrici è vietato, a garanzia di imparzialità dei risultati dei controlli.
Le verifiche prevedono l’esame della documentazione relativa all’impianto, quindi dichiarazione di conformità, ispezioni precedenti e il progetto di installazione, un accurato esame a vista degli impianti, prove di continuità e funzionamento dei conduttori di terra, di protezione e degli equipotenziali, misura della resistenza a terra, misura delle tensioni di contatto e di passo, misura dell’impedenza dell’anello di guasto.
Alla fine dei controlli, l’organo incaricato delle verifiche consegnerà un certificato di ispezione con l’esito della verifica e le prescrizioni per rendere sicuro e conforme l’impianto elettrico.
Se invece all’interno del condominio non ci sono lavoratori, l’amministratore è esentato dall’applicazione del DPR 462/01, ma in caso di incidente causato dall’impianto elettrico deve dimostrare di aver fatto controllare puntualmente lo stato di salute dell’impianto elettrico, come previsto anche dalla sesta parte del CEI 64/8 e dalla Legge n° 46 del ’90.
Impianto elettrico condominiale: verifiche, esami e prove
Come già accennato, se il condominio non ospita lavoratori, l’amministratore non è obbligato a rispettare il DPR 462/01, ma deve comunque garantire controlli periodici dell’impianto.
Le norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici (CEI 64/8 e Legge 46/90) prevedono verifiche iniziali, straordinarie e periodiche, oltre a esami a vista e prove strumentali.
Se le verifiche iniziali sono obbligatorie per la dichiarazione di conformità, le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare il perfetto funzionamento dell’impianto, mentre le verifiche straordinarie si tengono quando si operano cambiamenti o modifiche all’impianto.
Gli esami a vista possono essere ordinari o approfonditi: nel primo caso si controlla che tutti i componenti dell’impianto siano a norma e in buono stato, nel secondo, grazie a strumenti appositi, si va più a fondo e si verificano condizioni ambientali, gravosità del servizio (cioè quanto l’impianto elettrico è sollecitato) e stato generale dell’impianto.
Ricordiamo infine che i condomini ha solitamente un alimentatore TT e che all’impianto di terra devono essere collegate anche le tubature di gas e acqua e, possibilmente, anche i ferri delle fondazioni in cemento armato. L’impianto di terra è unico per tutto lo stabile.
salve.una domanda in riferimento alle normative condominiali.
In un vecchio condominio,per adeguare l’impianto e sufficente installare la messa a terra con predisposizione lungo i vari appartamenti,e sostituire le vecchie plafoniere con quelle a doppio isolamento,senza cambiare e adeguare l’impianto?.
naturalmente con quadro di servizi e di protezione .. grazie
Salve, quanto indicato nella sua richiesta era la condizione minima necessaria alla quale si riferiva la legge 46/90. Da quella legge sono passati oramai 30 anni e credo che sia meglio andare oltre, eseguendo un adeguamento completo dell’impianto. Eseguendo una ristrutturazione all’interno di un appartamento con un adeguamento completo potremmo effettuare una Di.Co che rispetta le caratteristiche della regola d’arte, mentre con un adeguamento alla legge 46/90 non potremmo dire che l’impianto è compatibile con la parte non adeguata.
Cordiali saluti
Vorrei sapere se l’interruttore della luce delle scale condominiali deve essere visibile anche quando la luce naturale è scarsa. Grazie
Salve, normativamente è richiesto che il comando luce scale sia visibile al buio. Per luce naturale scarsa a mio avviso si intende già necessaria l’individuazione. Inoltre il comando luce scale deve essere presente su ogni pianerottolo.
La normativa in un condominio richiede anche che l’impianto elettrico si faccia esternamente al muro con canaline e cassette appropriate, anziché sottotraccia??
La normativa prevede un’impianto costruito a regola d’arte quindi secondo le normative CEI. L’impianto può essere realizzato esternamente tramite canaline o tubazioni ma anche incassato.
Salve, nel mio condominio sono state effettuate modifiche da parte di un proprietario di un locale commerciale installando un contatore nell’apposito armadietto contatori ma con delle canaline estreme porta l’alimentazione nei suoi locali, dato che parlo della 380v chiedo se ci sono norme specifiche differenti dalla 220v
Salve, nessuna norma specifica per impianti 380V.
Importante dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato assieme ai relativi allegati.
salve. Modifiche quadro elettrico condominiale( anno 2001 ) di un condomino che vuole unire due appartanenti e togliere un contarore. chi paga? Grazie
Ciao, se parliamo dei quadri dei singoli appartamenti certamente non sono di spettanza del condominio ma del proprietario dell’appartamento.