Prossime novità normative 2019

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Prossime novità normative 2019
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11/03/2019

1.Premessa

L’anno 2019 si preannuncia denso di novità normative: vi segnaliamo quelle principali che sono ormai in fase avanzata di preparazione e che entro il primo semestre o al massimo entro lڈanno dovrebbero entrare in vigore.
Inoltre vi informiamo sulle proposte di modifica al DM 37/08 (punto 4) e su un aspetto di interesse per gli installatori: “L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se il committente non paga?” (punto 6).
Sarà ns. cura tenervi informati non appena queste preannunciate novità entreranno in vigore in forma definitiva.

2.Norma CEI 64-8

Nel corso del 2019 uscirà una nuova edizione della norma CEI 64-8, la ottava, (la settima è del 2012) che conterrà:

  • La nuova parte 8.1, uscita in agosto 2019, che riguarda l'”Efficienza energetica degli impianti elettrici”;
  • Le 4 varianti già uscite: V1 del 07/2013, V2 del 08/2015, V3 del 03/2017, V4 del 05/2017, oltre alla EC (errata corrige) del 07/2012.
  • La variante V5, che è di imminente pubblicazione e che conterrà le seguenti novità: Sezione 443 -“Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica o dovute a manovra”, nuova versione che sostituirà la Sezione 443 della norma CEI 64-8:2012 Sezione 534 -“Dispositivi per la protezione contro le sovratensioni transitorie”, nuova versione che sostituirà la Sezione 534 della norma CEI 64-8:2012 Sezione 722 -“Alimentazione dei veicoli elettrici”, nuova versione che sostituirà l’attuale Sezione 722 della norma CEI 64-8 V1:2013.
  • La nuova parte 6, relativa alle Verifiche degli impianti elettrici che è in fase di traduzione da un documento CENELEC.
  • Una variante relativa ai pericoli d’incendio, predisposta dai Vigili del Fuoco, che è in fase di discussione e dovrà andare prima in inchiesta pubblica.

3. Norma CEI 0-16 e norma CEI 0-21

Entrambe le norme, che riguardano la connessione alle reti dei distributori, sono in inchiesta pubblica sul sito del CEI.
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Il Comitato Tecnico 64, di cui fanno parte l’ing. Moretti e il p. Nanni, rispettivamente presidente di UNAE Nazionale e Segretario di UNAE Emilia Romagna ha recentemente approvato, la proposta presentata dall’ing. Moretti di non pubblicare varianti alla norma per almeno tre anni dall’uscita di una nuova edizione. La proposta è ora all’esame della Direzione Tecnica del CEI.

Le principali novità per entrambi i progetti riguardano l’allineamento ai Regolamenti UE 2016/631, UE 2016/1388 e UE 2016/1447 e il recepimento del Regolamento UE 2016/631 (Requirements for Generators – RfG), che ha introdotto la suddivisione dei generatori in quattro classi, in base alla taglia di potenza e alla tensione del punto di connessione:

  • Tipo A: potenza pari o superiore a 800 W e inferiore o pari a 11,08 kW;
  • Tipo B: potenza superiore a 11,08 kW e inferiore o pari a 6 MW ;
  • Tipo C: potenza superiore a 6 MW e inferiore a 10 MW;
  • Tipo D: potenza superiore o pari a 10 MW o tensione del punto di connessione superiore o pari a 110 kV.

Norma CEI 0-21 (Progetto c.1227): “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Fra le novità che verranno introdotte nella CEI 0-21 c’è l’avvento del Plug & Play che all’art. 3.30 viene così definito, “l’impianto di produzione “Plug & Play” (o P&P) è un particolare impianto di taglia ridotta destinato alla produzione di elettricità avente potenza nominale inferiore a 350 W, che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina ad una presa dell’impianto elettrico dell’utente.

Nel caso di impianto “Plug & Play” di tipo fotovoltaico, il modulo fotovoltaico, l’inverter, l’eventuale sistema di accumulo, la Protezione di interfaccia e il dispositivo di interfaccia, il cavo di collegamento e la spina costituiscono un’unità che può essere utilizzata come prodotto mobile innestabile in una presa elettrica”. Lo schema di connessione è indicato nella fig. 11.f del progetto C. 1227 (riprodotta qui a lato) dal quale risulta evidente che il P&P deve essere collegato a una presa a spina alimentata da un circuito dedicato. Infatti la norma CEI 64-8 art. 551.7.2 – 2° alinea/punto b) vieta di inserire un gruppo generatore in circuito a valle dell’interruttore in presenza di altri apparecchi utilizzatori. In pratica quindi sarà necessario che un installatore predisponga un circuito dedicato rilasciando la relativa dichiarazione di conformità. L’utente produttore, dovrà rispettare le prescrizioni per l’utilizzo del plug & play previste dalla norma CEI 0-21. Inoltre:

  • Per ogni POD sarà possibile installare un solo P&P e solo se NON c’è già un altro impianto di produzione.
  • Sarà necessario trasmettere al Distributore il “Modulo semplificato di notifica di impianto P&P” anche al fine di riprogrammare il contatore come bidirezionale.
  • L’eventuale immissione sulla rete elettrica del Distributore non sarà remunerata.
  • Sarà necessaria la sottoscrizione di un regolamento di esercizio semplificato che definisce il rapporto con il Distributore.

Riguardo i gruppi di generazione, sono state modificate le prove sui sistemi di accumulo, Allegato “B bis”, ed inserito il nuovo allegato “B ter” relativo alla Conformità dei gruppi di generazione sincroni e asincroni. Infine relativamente al regolamento di esercizio ьstato introdotto l’Allegato G bis “Regolamento di esercizio in parallelo con rete BT “Distributore” di impianti di produzione < 0.8 kW “Nella nuova edizione della norma CEI 0-21 sarà anche inserita la Variante CEI 0-21;V1 (2017).

Norma CEI 0-16 (Progetto 1226): “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”. Oltre ad avere inglobato le precedenti Varianti CEI 0-16;V1 (2014), CEI 0-16;V2 (2016) e CEI 0-16;V3 (2017), sono stati introdotti aggiustamenti editoriali e piccole modifiche sulle regole di funzionamento continuativo dei generatori statici e rotanti (par. 8.8.5). Sono stati inoltre modificati ed aggiornati:

-l’Allegato N bis relativo alle prove in campo e/o in laboratorio sui sistemi di accumulo;

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La potenza del Plug & Play è determinata dalla potenza dell’inverter

  • L’allegato U “Regolamento di esercizio per il funzionamento delle utenze attive…”relativamente:
  • All’allegato 2: prescrizioni sullڈimpostazione delle tarature del sistema di protezione di interfaccia (SPI) diversificate per impianti attivi di potenza nominale < 30kW e > 30 kW.
  • All’allegato 10 “Scheda di manutenzione” (per utenti attivi e passivi) circa la dichiarazione di verifica delle regolazioni del sistema di Protezione Generale (SPG) e d’interfaccia (SPI)

Infine è stato aggiunto l’allegato X “Requisiti addizionali per i gruppi di generazione di impianti con potenza massima oltre i 6 MW”. La nuova norma CEI 0-16 sarà molto corposa con oltre 450 pagine.

4.Sono inoltre in fase di avanzata elaborazione le seguenti GUIDE CEI:

5.Guida CEI 306-2: – (Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziale). È attualmente in inchiesta pubblica col numero C. 1228 (scadenza marzo 2019) sul sito del CEI. Eventuali vostre osservazioni ci possono essere inviate; sarà poi nostra cura inoltrarle al CEI. Quando sarà emanata la nuova Guida CEI 306-2, sarà ritirata la CEI 306-22 che aveva creato qualche imbarazzo. Nella guida, è presente il simbolo che indica l’edificio predisposto alla banda ultralarga” (si veda anche il sito web predisposto dal MISE)

In questa nuova edizione sarà indicato in modo più chiaro, quali spazi debbano essere predisposti per il collegamento alle rete in fibra degli edifici. Ci sono vari esempi pratici di schemi e di piantine che illustrano le predisposizioni degli spazi installativi sia negli spazi comuni che nelle singole unità abitative. Sarà nostra cura predisporre una apposita circolare informativa quando la guida sarà disponibile.

  • Guida CEI 0-10 – Manutenzione Impianti BT. Si sta concludendo una revisione interna al CT 64 in quanto è stata totalmente riscritta e resa più pratica: saranno indicate anche delle periodicità e sono previsti molti esempi di schede di manutenzione. Con ogni probabilità non sarà più una guida ma una norma.
  • Guida CEI 0-12 – Guida alla realizzazione degli impianti di terra BT. È terminata l’inchiesta pubblica e dovrebbe uscire a breve la nuova edizione arricchita da esempi pratici e corredata di figure e fotografie relativa alla realizzazione degli impianti di terra.
  • Guida CEI 0-14 -Guida all’applicazione del DPR 462 (verifiche di legge). Questa guida detta le regole su come eseguire le verifiche di legge (biennali e quinquennali). Vengono anche meglio definite le responsabilità del verificatore dell’organismo e dell’installatore di fiducia del Committente che deve assistere il verificatore. È previsto che venga pubblicata entro l’anno.
  • Guida CEI 64-14 – Guida all’esecuzione delle verifiche. È la guida tecnica che da indicazioni sull’esecuzione delle verifiche sugli impianti elettrici. I lavori di revisione dovrebbero concludersi entro l’autunno.
  • Guida CEI 64-53 – Edilizia ad uso residenziale e terziario. La guida sarà totalmente rinnovata e conterrà molti esempi di realizzazioni di impianti elettrici corredati da schemi elettrici particolareggiati.
  • Guida CEI 64-56 – (Guida per i locali ad uso medicoڬdovrebbe andare all’inchiesta pubblica entro l’estate). La guida conterrà esempi reali di impianti in locali medici di gruppo 1 e 2.
  • Guida CEI 0-2 – (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici). Il lavoro è al 30%, la maggiore difficoltà è nel ritardo del documento relativo alla progettazione della nuova legge sui contratti la 50/2016.

6.DM 37/08
Un gruppo di lavoro all’interno di Prosiel ha unitariamente elaborato una proposta di modifica al DM 37/08 inviata al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il 15 ottobre 2018 che riguarda numerosi aspetti fra cui:

  • L’obbligo di aggiornamento tecnico-normativo relativo agli impianti elettrici anche per le Imprese abilitate.
  • Eliminato il limite dei 20 kW nominale degli impianti di autoproduzione soggetti al DM 37/08.
  • Obbligo di includere gli impianti telefonici e di telecomunicazione interni, collegati alla rete pubblica, tra gli impianti soggetti al DM 37/08.
  • Obbligo per gli impianti costruiti prima del 12/03/1990 di avere la protezione contro i contatti indiretti dotata di interruttore differenziale coordinato con l’impianto di terra.
  • Estesa anche agli impianti realizzati prima della legge 46/90 la possibilità di redigere la DiRi.
  • Inserito l’allegato III quale modello per la Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).
  • Obbligo di allegare alla Dichiarazione di conformità sia la relazione con i risultati delle verifiche e prove eseguite prima della messa in servizio dell’impianto sia il libretto di uso e manutenzione dell’impianto.
  • Ripristino dell’art. 13 relativo all’obbligo del Committente di conservare la documentazione e di consegnarla in caso di trasferimento dell’immobile.

Vedremo se l’attuale governo condividerà queste proposte e se le trasformerà in una modifica alla legislazione attuale.

7.L’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se il committente non paga?
Il DM 37/08 all’art 8 così afferma: Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Finora l’interpretazione corrente era che la dichiarazione di conformità, stante l’art. 8 del DM 37/08 andava comunque consegnata entro i termini stabiliti. Qualcosa sembra stia cambiando. Infatti una sentenza del tribunale di Lodi dell’11 agosto 2016 ha preso in esame il caso in cui una impresa appaltatrice aveva installato a regola d’arte un impianto ma poichè aveva ricevuto il pagamento solo di un terzo dell’importo pattuito, aveva rifiutato la consegna della Dichiarazione di Conformità fino al saldo dell’intero importo da parte del Committente.

Il giudice ha dato ragione all’impresa installatrice prendendo spunto da un caso simile in cui la Corte di Cassazione con sentenza n. 8906 dell’11 aprile 2013 ha affermato “Se il committente rifiuta ingiustificatamente di pagare il residuo corrispettivo, l’appaltatore può legittimamente rifiutarsi di consegnarli la restante opera”. Più recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 771 del 19 aprile 2016 ha avvalorato in qualche modo questa tesi affermando che “qualora le parti si addebitino reciproci inadempimenti, il Giudice deve procedere ad una valutazione ed individuare su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempienza colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtù del principio inadempienti non est inademplendum” In pratica deve stabilire qual è l’inadempienza più grave e il tribunale di Lodi, in quella occasione, ha ritenuto più grave il mancato pagamento. È solo un primo passo e noi cercheremo di stare aggiornati sull’argomento e di informarvi su ulteriori eventuali novità.

Fonte: UNAE Emilia Romagna

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