Il rischio relativo di un incendio dipende dalla probabilità che questo si verifichi e dall’entità dei danni che possono verificarsi sulle persone, gli animali e le cose in esso presenti.
Quali sono gli ambienti più a rischio in caso di incendio?
Gli ambienti maggiormente a rischio di incendio possono essere individuati attraverso una diversi parametri come la densità di affollamento e il massimo di densità prevista, la facilità di deflusso e sfollamento, la resistenza al fuoco dei materiali da costruzione impiegati nell’edificio, il tipo di utilizzo dell’ambiente, la situazione in materia di protezione antincendio, relativa alla presenza o meno di mezzi atti a segnalare o estinguere gli incendi, alla presenza di piani di evacuazione e sfollamento, l’eventuale presenza di Vigili del fuoco a livello aziendale.
Questi parametri devono essere valutati ed esaminati nell’ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione. Se queste valutazioni non sono effettuate, sono considerati ambienti a maggiore rischio in caso di incendio quelli dove si svolgono le attività elencate nel decreto 151 del 2011.
D.P.R. 151/2011 e gli ambienti a rischio di incendio
Il D.P.R. 151/2011 disciplina i processi che riguardano la prevenzione degli incendi e le attività sottoposte ai controlli per la prevenzione e individua come ambienti a maggiore rischio in caso di incendio quelli in cui si svolgono determinati tipi di attività.
Sono quindi identificati a rischio di incendio, tra gli altri, gli stabilimenti destinati alla produzione, impiego o deposito di gas infiammabili, facendo rientrare nella categoria anche gli oleodotti e le reti di trasporto dell’energia petrolifera, gli stabilimenti dove si producono o impiegano liquidi infiammabili o combustibili, i laboratori e le officine di vernici, alcol, solventi, sostanze esplosive, pirotecniche, zolfo o fiammiferi, gli impianti dove si producono nitrati di ammonio o metalli alcalini, magnesio ma anche stabilimenti alimentari per la macinazione, essiccazione o lavorazione di cereali, caffè, zucchero, pasta, e impianti per la lavorazione di tabacco, carta, legno, fibre tessili, arredi, scenografie, gomma, resine, coloranti, prodotti farmaceutici che impiegano solventi, cavi elettrici, centrali elettriche, Sono considerati inoltre a rischio i teatri e gli studi per le riprese televisive o cinematografiche.
Tutti questi ambienti devono essere sottoposti al controllo periodico dei Vigili del fuoco.
CEI 64-8: norma per individuare gli ambienti a rischio
Anche la norma CEI 64-8 variante V, varata dal CEI, Comitato elettronico italiano, individua gli ambienti che hanno un maggiore rischio in caso di incendio, facendo riferimento ai documenti internazionali IEC 364-4-482 e CENELEC pr. HD 384-4-482.
Sono considerati ambienti a rischi di incendio quelli in cui la possibilità di sviluppo di un incendio è maggiore rispetto a quelli ordinari. Il datore di lavoro ha il compito di individuare i luoghi a maggiore rischio di incendi, nelle fasi di valutazione dei rischi.
In base a questa norma, sono individuati come ambienti a maggiore rischio in caso di incendio:
- quelli che presentano un elevata densità di affollamento o un elevato tempo di sfollamento nel caso in cui si verifichi un incendio o comportino un elevato danno alle persone, alle cose e agli animali presenti. Rientrano quindi in questa categoria ambienti come locali di intrattenimento a spettacolo, carceri, ospedali, scuole, musei, archivi e biblioteche e in generale quasi tutti gli ambienti del settore terziario ma anche gli ambienti civili in cui le gronde siano più alte di 24 metri o ci sia un complesso sistema di vie d’uscita;
- quelli che sono fatti di materiale combustibile;
- quelli in cui è presente perché lavorato o depositato, materiale combustibile o infiammabile.
Ambienti a elevato rischio di incendio: le accortezze da adottare per gli impianti elettrici
In base alla norma CEI 64-8, negli ambienti considerati a elevato rischio di incendio, devono essere adottati particolari accorgimenti per l’istallazione dell’impianto elettrico.
Nello specifico, alcuni accorgimenti da adottare riguardano il numero delle componenti elettriche, che deve essere limitato, il loro dover essere sufficientemente distanti dalle superfici da illuminare, eventualmente racchiusi in involucri protettivi, e non facilmente accessibili, l’utilizzo di specifici cavi che impediscano la propagazione degli incendi e la loro istallazione abbinataa quella di impianti di rilevazione di fumi e principi di incendio.
Tutte le attività quindi sono a maggior rischio di incendio perché in TUTTE è presente quantomeno “materiale combustibile”…. c’è qualcosa che non torna in questa descrizione
Ciao, come indicato non è sufficiente sia presente materiale combustibile.
Approfondendo in modo superficiale una sezione della CEI 64-8/7, si definiscono 3 tipi di ambienti MARCI in relazione alla causa che determina il maggiore rischio:
*Luoghi di tipo A come ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali e cose.
*Luoghi di tipo B come ambienti a maggior rischio in caso d’incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili.
*Luoghi di tipo C (751.03.4): Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile.
Spero di essere stato un pochino più chiaro approfondendo leggermente la dicitura di luoghi MARCI